24 Novembre 2009
Rigassificatori: doveroso il rispetto delle norme ambientali
Com’è noto, in Italia la realizzazione di rigassificatori è di fondamentale importanza, in quanto il gas naturale copre almeno un terzo del fabbisogno energetico nazionale. I rigassificatori hanno la funzione di riportare allo stato gassoso il gas naturale liquido trasportato dalle navi metaniere provenienti dall’estero.
Proprio per l’esigenza di realizzare i rigassificatori di GNL più celermente possibile, era stata introdotta una procedura semplificata per l’approvazione di tali impianti. In base all’art. 8, l. n. 340/00, Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento strategico dell’energia” i rigassificatori di GNL in zone industriali erano, tra l’altro, esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Il procedimento di approvazione degli impianti di rigassificazione, in quanto derogava alle norme in materia di VIA, non prevedeva la partecipazione del pubblico, fase fondamentale del procedimento di compatibilità ambientale, nel cui ambito ogni soggetto interessato può presentare osservazioni in relazione alla compatibilità ambientale del progetto.
Tuttavia, l’esigenza di realizzare gli impianti di rigassificazione nel modo più celere possibile non poteva comunque giustificare una violazione delle norme comunitarie in materia ambientale. In più di una circostanza, infatti, la Commissione UE ha aperto procedure di infrazione nei confronti dell’Italia in relazione a procedimenti di autorizzazione di rigassificatori. In particolare, con specifico riferimento all’impianto di rigassificazione in Comune di Brindisi, svolto ai sensi dell’art. 8, l. n. 340/00, la Commissione ha evidenziato la violazione delle disposizioni della direttiva n. 85/337/Cee, in materia di VIA. Ciò pur se il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado del Tar Puglia, aveva ritenuto in sostanza che non vi fosse alcun obbligo, per le amministrazioni competenti, di riaprire il procedimento - già concluso - di approvazione dell’impianto (a seguito della richiesta della Provincia di Brindisi), al fine di acquisire la pronuncia di VIA. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, in quanto l’opera era stata già autorizzata, doveva prevalere l’interesse pubblico alla certezza del diritto: “anche nell’ordinamento comunitario la revoca dell’atto illegittimo può essere consentita entro un termine ragionevole, a seguito di un’attenta ponderazione degli interessi coinvolti, tra cui quello del destinatario che ha fatto affidamento sul provvedimento illegittimo”.
Tuttavia, successivamente all’avvio della procedura di infrazione comunitaria, a seguito di una decisione governativa, il rigassificatore è stato sottoposto a VIA, procedura attualmente in fase di istruttoria. La decisione governativa appare in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo cui non può essere invocato il principio di certezza del diritto nell’ipotesi in cui vi sia stata violazione delle norme comunitarie in materia di VIA. Ciò nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e, cioè, di sviluppo economico compatibile con le esigenze di tutela ambientale.
Da rilevare, infine, che l’art. 8, l. 340/00, è stato recentemente abrogato. Coerentemente con quanto previsto dal diritto comunitario, la nuova disciplina in materia di rigassificatori, introdotta dall’art. 27, comma 31, l. 23 luglio 2009, n. 99, ha previsto l’obbligo di assoggettamento a VIA degli impianti di rigassificazione.

