9 dicembre 2009
Servizio di pulizie: è requisito necessario l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali ?
Con una recente pronuncia del 19 novembre 2009, n. 2799, il Tar Puglia, Lecce, Sez. I, ha annullato la clausola di un bando di gara con il quale l’Autorità portuale di Brindisi ha richiesto, ai fini dello svolgimento del servizio di pulizia di strade e piazzali, ritiro e smaltimento dei rifiuti nell’ambito del Porto di Brindisi, nonché pulizia dei relativi immobili demaniali e degli uffici portuali, il solo requisito dell’iscrizione al registro delle imprese di pulizia e non anche l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali.
Secondo il Tar, l’attività oggetto del bando rientrava, “almeno in parte, nel concetto di gestione dei rifiuti”. Infatti, “mentre le attività da svolgere all’interno dei fabbricati sono in effetti da classificare alla stregua di “pulizie”, quelle da svolgere all’esterno (ossia su strade e piazzali, compreso lo spazzamento) sono più propriamente da ricondurre, per gran parte, alla gestione dei rifiuti”. Ne deriva che, secondo il Collegio, l’amministrazione avrebbe dovuto prevedere, nel bando di gara, il requisito dell’iscrizione all’albo gestori ambientali. Quest’ultima costituisce “il requisito minimo ed essenziale per consentire non solo alle imprese di operare in questo settore ma anche per assicurare, alle pubbliche amministrazioni che decidono di rivolgersi al mercato per lo svolgimento di siffatte attività, di poter far leva su soggetti dotati di alta professionalità e serietà”.
Il Tribunale ha, inoltre, considerato irrilevante, al fine di escludere la necessità dell’iscrizione all’albo gestori ambientali, la circostanza che, nel caso di specie, la gestione dei rifiuti rivestisse, in termini economici, soltanto il 2% dell’importo a base dell’asta. Infatti, secondo il Collegio, l’applicazione del “principio di massima precauzione ” imponeva ”che tale attività venisse, comunque, svolta “da imprese di acquisita (e soprattutto certificata) serietà e professionalità”.
La decisione del Tar Puglia appare condivisibile, in quanto in linea con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti dal d.lgs n. 152/06. In particolare, l’art. 180, d.lgs n. 152/06, dispone che: “al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all’art. 179 [recante criteri di priorità nella gestione dei rifiuti] riguardano in particolare: …b) la previsione di gare d’appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti”. L’esigenza che nell’ambito delle gare pubbliche venga adeguatamente considerato l’interesse alla tutela dell’ambiente, viene espressa anche dal d.lgs n. 163/06, c.d. codice dei contratti pubblici. In base all’art. 2, comma 2, d.lgs n. 163/06, il principio di economicità a cui si devono, tra l’altro, ispirare l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture può essere subordinato, entro i limiti previsti dalle norme vigenti, “ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”.

