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Il Blog di Alberta Milone

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Postilla » Ambiente » Il Blog di Alberta Milone » Normativa Ambientale » Bonifica di siti contaminati: una recente pronuncia del Tar Toscana

14 dicembre 2009

Bonifica di siti contaminati: una recente pronuncia del Tar Toscana

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Appare di notevole interesse una recente pronuncia del Tar Toscana, Sez. II, n. 984/09, in materia di bonifica di siti contaminati.

Nel caso di specie, una società proprietaria di un sito sottoposto al procedimento di bonifica di interesse nazionale (di competenza, pertanto, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) aveva proposto ricorso al Tar per l’annullamento di verbali di Conferenze di Servizi ministeriali, con i quali era stata imposta alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza. Nella menzionata pronuncia, il Tar Toscana analizza, in particolare, il regime della responsabilità relativa agli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica. Le conclusioni di tale analisi appaiono condivisibili.

Secondo la sentenza n. 984/09, che conferma l’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. ad esempio, Tar Toscana, Sez. II, 6 maggio 2009, n.762; Tar Sicilia, Catania, Sez. II, n. 1254 del 20 luglio 2007; Tar Lombardia, Sez. II, n. 5289 del 27 giugno 2007), l’impostazione della nuova disciplina (d.lgs n. 152/06, parte IV) conferma quella del previgente d.m. n. 471/99 su un punto fondamentale: a carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione “non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento, ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare. La normativa citata [art. 240 e ss. del d.lgs n. 152/06] prevede, infatti, che in caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da parte del responsabile dell’inquinamento ovvero in caso di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite dall’amministrazione competente la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile, nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi”.

E’, pertanto, da escludere in capo al proprietario del sito qualsiasi forma di “responsabilità da posizione” (cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. II, n. 1254/07, cit.). Ne deriva che l’ordine di adozione delle misure di messa in sicurezza di emergenza può essere emanato nei confronti del proprietario, soltanto nell’ipotesi in cui sia stata accertata la responsabilità di quest’ultimo.

Al contrario, nella specie, dagli atti emergeva che la società alla quale era stato imposto di adottare misure di messa in sicurezza di emergenza aveva acquistato il sito in questione “in epoca successiva a quella in cui si ipotizza si siano verificati i comportamenti che hanno dato luogo all’inquinamento del sito”.

L’amministrazione aveva, pertanto, illegittimamente imposto al proprietario l’adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza, in assenza di una previa verifica in relazione alla responsabilità dell’inquinamento del sito.

Letture: 445278 | Commenti: 1 |
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Un commento a “Bonifica di siti contaminati: una recente pronuncia del Tar Toscana”

  1. Corrado Tumaini scrive:
    Scritto il 31-12-2009 alle ore 12:10

    Cara Alberta,

    la conclusione del post apparirebbe “confortante” e, come tale, tranquillizzerebbe chi, “incolpevole”, è alle prese con un problema di bonifica.
    Sennonché:
    nella sua applicazione pratica, la sentenza del TAR Toscana non modifica la reale condizione critica nella quale viene a trovarsi il proprietario incolpevole comunque quando deve gestire il problema della bonifica o della messa in sicurezza d’emergenza come nel caso specifico. La stessa sentenza toscana (riprendendo anche precedenti simili emesse dai T.A in altre Regioni)recita “A carico di quest’ultimo (proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento, ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare. La normativa citata prevede, infatti, che, in caso di mancata esecuzione degli interventi in argomento da parte del responsabile dell’inquinamento ovvero in caso di mancata individuazione del predetto, le opere di recupero ambientale vanno eseguite dall’amministrazione competente la quale potrà rivalersi sul soggetto responsabile, nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, nel caso in cui la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei suddetti interventi”;

    allo stato attuale della dottrina e della corposa giurisprudenza sull’argomento non è stato ancora stabilito su quale bene immobiliare far gravare gli oneri di bonifica nel caso di inquinamento delle acque di falda, che è un fenomeno “dinamico”, con trasferimento degli inquinanti dalla sorgente di contaminazione ad altri siti spessi distanti e avulsi dal sito di origine, seguendo il flusso delle acque in sottosuolo. Il caso specifico (emblematico e tutt’altro che isolato nel panorama dei siti contaminati) pare essere annoverabile tra questi, coinvolto dal procedimento per mera perimetrazione del SIN di Piombino: la caratterizzazione sito specifica non avrebbe evidenziato superamenti delle soglie di attenzione per terreni e acque di falda: in realtà come tribunale amministrativo ritengo non possa fare altro), il TAR Toscana si “limita” a evidenziare solo come sia stata omessa dalla P.A. la “verifica della sussistenza in capo alla società ricorrente dei requisiti soggettivi di responsabilità .(,,,). Da un lato, infatti, non è in contestazione che la società ricorrente abbia acquistato la proprietà dell’area di cui trattasi in un’epoca successiva a quella in cui si ipotizza si siano verificati i comportamenti che hanno dato luogo all’inquinamento del sito; dall’altro non si rinviene nella motivazione del provvedimento impugnato alcun tentativo di ricostruire in altri termini la responsabilità della ricorrente.” E, per quanto prima affermato, considera però come apodittico che se il proprietario incolpevole non aderirà al progetto complessivo di MiSE o ne produrrà uno autonomo, la P.A. si sostituirà ad esso e alla fine …presenterà il conto.

    A margine, il caso che hai proposto mette allo scoperto un altro nodo finora non risolto dalla giurisprudenza: non tanto l’identificazione del responsabile ( ma “irreperibile”) dell’inquinamento avvenuto in epoche pregresse alla cessione delle aree ma la “saldatura” che spesso unisce questo ai proprietari attuali (“incolpevoli”) per il relativo trasferimento delle responsabilità. Mi pare che a riguardo già parecchi anni fa il problema si presentò per Porto Marghera da un ricorso della Syndal per le aree ex Enichem…

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